EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19

Ordinanza sindacale nr. 65 del 29/05/2020 - Modifica e integrazione ordinanza n. 64 (registro sind. n. 28) del 23.05.2020 - Occupazioni suolo pubblico esercizi commerciali e pubblici decreto rilancio 2020. Covid-19

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IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n. 64 (registro sind. n. 28) del 23/05/2020 con quale veniva disciplinato l’occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 287/91;
Considerato che è necessario modificare ed integrare la stessa per meglio aderire alla filosofia del Decreto “rilancio”, e quindi per dare ulteriore semplificazione a tali procedimenti nonché evitare ulteriori costi agli esercenti;

ORDINA

La modifica e l’integrazione del punto 2) del dispositivo che viene riformulato e sostituito così come segue:
2) In caso di richiesta di autorizzazioni già rilasciate nel 2019, per cui si intende occupare lo stesso spazio pubblico, sarà necessario allegare anche un’autocertificazione attestante che nulla è cambiato rispetto alla zona pubblica indicata e ai requisiti del richiedente; tale invio permetterà di occupare sin da subito l’area interessata, senza necessità del rilascio di formale autorizzazione per l’anno in corso (se non eccedente il 31 ottobre 2020).
Ai fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza sanitaria in corso, in caso di richiesta di ampliamento della superficie già ottenuta nell’anno 2019, con le modalità di cui sopra, deve essere presentata una planimetria aggiornata con la nuova superficie, accompagnata da un’autocertificazione da parte del tecnico che attesti che non vi sono impedimenti alla circolazione e che sono rispettate le norme vigenti in materia, senza necessità del rilascio di formale autorizzazione per l’anno in corso (se non eccedente il 31 ottobre 2020).
La modifica e l’integrazione del punto 3) del dispositivo che viene riformulato e sostituito così come segue:
3) In caso di richiesta di occupazione ex novo, si rispettano le stesse modalità di cui al punto 1); inoltre, al fine di consentire l’immediata occupazione, gli uffici comunali si riservano di comunicare al SUAP, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento dell’istanza, eventuali pareri negativi che possano impedire l’immediato rilascio della formale autorizzazione da parte del SUAP (richiesta di spazi già concessi ad altre attività, motivi di sicurezza e viabilità, etc..) o l’eventuale nulla osta, da comunicare per conoscenza anche all’avente diritto.
Al fine di promuovere la ripresa di dette attività danneggiate dalle misure di contenimento, a carattere sia governativo che locale, e per consentire la rimodulazione dei criteri di calcolo tariffario, si rinvia ad atto successivo la comunicazione relativa ai tributi TARIG ed eventuali agevolazioni di dette tariffe, ferma restando la totale esenzione della TOSAP.

Ordinanza sindacale nr. 65 del 29/05/2020 (.pdf)

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