Ordinanza per l'attuazione di ulteriori misure urgenti finalizzate al contenimento del contagio nell'ambito dell’emergenza COVID-19. Validità dal 07/04 al 30/04/2021

IL SINDACO ORDINA con decorrenza dal 7 al 30 aprile 2021, 

 

  1. la riapertura del Cimitero Comunalecon le modalità e gli orari e già previsti da precedenti ordinanze;
  1. il divieto per i minori di 14 anni, di muoversi sul territorio comunale, dalle ore16:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, se non accompagnati da un genitore/familiare maggiorenne;
  1. è vietato l’utilizzo delle panchine e lo stazionamentoin tutte le Piazze, le strade e le vie dell’abitato, mentre ne è consentito il transito se motivato;
  1. è vietato il consumo di bevande alcoliche di ogni gradazioneall’aperto su area pubblica o di uso pubblico per l’intera giornata;
  1. è consentito lo svolgimento dei mercati settimanali del mercoledì e del sabatosolo ai prodotti alimentari, ai prodotti dell’agricoltura e del florovivaismo;
  1. la chiusura dei distributori automatici h24 di alimenti e bevande a decorrere dalle ore 18:00 alle ore 7:00 del giorno successivo;
  1. con riferimento all’intero territorio comunale, sono sospese quotidianamente dalle ore 20:30, le attività di vendita al dettaglio consentite come da elenco dell’allegato 23al DPCM 02 marzo 2021, fatta eccezione per le attività di Farmacia e Parafarmacia;
  1. è vietato l’uso delle giostrine insistenti su area pubblica o aperta la pubblico;
  1. è consentito, vista l'ampia disponibilità nel territorio comunale di aree rurali, lo spostamento in campagna per attività motorie/sportive, limitatamente al nucleo familiare convivente, confidando nel senso di responsabilità e se strettamente necessario ad alleviare situazioni di disagio psico-fisico e ad evitare gli spazi cittadini che potrebbero affollarsi; con l'impegno ad evitare qualsiasi contatto con altre famiglie a non sostare in zone già frequentate da altri nuclei familiari. Contrariamente, si procederà senza indugio alcuno, alle consequenziali sanzioni ai trasgressori;
  1. è consentito lo spostamento in zona agricola ai coltivatori, anche non professionali, per interventi strettamente necessari alla manutenzione dei fondi, alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati.

Ordinanza sindacale n.60 del 07/04/2021 (.pdf)

 

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