Si informa la cittadinanza che, nell’ambito degli interventi di sostegno economico alle famiglie, volti all’integrazione sociale ed al miglioramento della qualità della vita delle persone diversamente abili, e nel rispetto delle “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI” (legge 13/89, deliberazioni G.R. 812/2009, 933/10 e successive determinazioni regionali), la Regione Puglia attraverso i Comuni di residenza eroga contributi destinati alla realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità.
Le domande, redatte in carta semplice (come da modello tipo allegato) e in conformità allo schema stabilito dalla Circolare Ministeriale 1669/U.L. del 22/06/1989, esplicativa della Legge 13/89, dovranno essere presentate improrogabilmente al protocollo del Comune entro e non oltre il 1° MARZO 2020, e devono essere corredate da:
- Certificato A.S.L. attestante il grado di invalidità, con difficoltà di deambulazione;
- Preventivo di massima per i lavori non necessariamente predisposto da un professionista;
- Certificato medico in carta semplice;
- Fotocopia documento d'identità.
A riguardo si precisa quanto segue:
- La domanda deve provenire dalla persona (o dal suo curatore o tutore) portatrice di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (compresa la cecità) o relative alla deambulazione e alla mobilità e deve essere corredata dal certificato medico, anche in carta libera, attestante tale stato di disabilità (artt. 8 e 9 c. 3 della L. 13/1989);
- Il soggetto avente diritto al contributo è colui che effettivamente affronta la spesa per la realizzazione dell’intervento oggetto della domanda ammessa, il quale, se diverso dalla persona disabile richiedente, deve sottoscrivere la domanda di contributo;
- La domanda di contributo deve avere ad oggetto interventi su edifici privati e pubblici, già esistenti alla data di entrata in vigore della L. 13/1989 (10.02.1989). Pertanto il comune non può ammettere domande che riguardino edifici costruiti successivamente a tale data;
- In virtù della legge 62/1989, che ha integrato sul punto la legge 13/1989, il contributo può essere chiesto anche per interventi su edifici non privati se adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai disabili (punto 4.19. della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP);
- Le opere da realizzare, oggetto della richiesta di contributo, non devono risultare eseguite al momento della presentazione della domanda. Successivamente a tale momento, invece, l’interessato ha la facoltà di far eseguire i lavori “senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo” (punto 4.5. della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP);
- Il richiedente deve avere dimora effettiva stabile e abituale nell’abitazione su cui intende effettuare l’intervento oggetto della domanda di contributo;
- Non possono presentare istanza le persone che hanno già provveduto ad effettuare le opere di abbattimento delle barriere architettoniche o chi deve effettuare le stesse in abitazioni di nuova costruzione o chi possiede alloggi di edilizia residenziale pubblica (es. ex- I.A.C.P.).