Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale    n. 226 del 21/09/2021 il Decreto Legge 21/09/2021, n. 127 rubricato “Misure urgenti perassicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.”

Con l’entrata in vigore del suddetto D.L. 127/2021 , dal 15 ottobre prossimo e fino al 31/12/2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza ), al personale delle amministrazioni pubbliche, per l’accesso nei luoghi in cui svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 del DL 52/2021 (certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2).

La disposizione di cui sopra si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l’amministrazione comunale, anche sulla base di contratti esterni (art. 1 comma 2 D.L. 127/2021).

E’ opportuno far notare, a tal proposito, che tra le novità più importanti del predetto provvedimento, c’è l’obbligo di essere in possesso delle certificazioni verdi, oltre che per il personale delle Amministrazioni pubbliche anche per i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (art. 1 comma 11 D.L. 127/2021).

Sono fatti salvi i soggetti esenti dall’obbligo vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti da una circolare del Ministero della salute.

Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, ai sensi art. 1 comma 6 D.L. 127/2021, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Inoltre l’accesso del personale dipendente ai luoghi di lavoro in violazione dei predetti obblighi, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell’articolo 4 del decretolegge n. 19 del 2020, stabilita in euro da 600 a 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo l’ordinamento di appartenenza.

Ciò detto, entro il 15 ottobre p.v., come previsto dal comma 5 art. 1 del medesimo Decreto,  dovranno essere definite le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e dovranno essere individuati con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

Tanto premesso si invitano i Dirigenti e Titolari di P.O. in indirizzo ad informare il personale dipendente attestato al settore di competenza circa la nuova normativa innanzi riportata,  sollecitando, nel contempo il medesimo, affinché si attivi per avviare o completare il ciclo vaccinale entro la data del 15 ottobre 2021.

Con successivi comunicati saranno precisate le modalità operative per eseguire i necessari controlli. Nelle more si resta a disposizione per raccogliere eventuali suggerimenti che le SS.LL.  vorranno fornire in relazione all’organizzazione dei rispettivi servizi.

Le misure igienico-sanitarie da rispettare in tutti gli uffici e spazi comunali sono le seguenti:

obbligo di mascherina all'interno degli edifici pubblici e anche all'esterno laddove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale, obbligo di igienizzare le mani, divieto di accesso per chi presenta sintomi collegabili al Covid, distanza interpersonale di almeno un metro.

La presente circolare viene pubblicata all’Albo on line e nella home page del Sito Istituzionale e nella Sezione dell’Amministrazione Trasparente Sottosezione di I livello Disposizioni Generali -

Sottosezione di II Atti Generali.

Si confida nella puntuale attuazione di quanto espressamente disposto dal Decreto Legge 21/09/2021, n. 127 ; tanto al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2.

Il Segretario Generale - Dott.ssa Elisa CAPOZZI