IL SINDACO DISPONE

di adottare i seguenti provvedimenti, contingibili e urgenti, alla luce delle motivazioni di interesse pubblico emerse nella riunione del C.O.C. del 3.3.2021, con validità sino all’11.3.2021:

1) è vietato l’utilizzo delle panchine e lo stazionamento nelle Piazze Vittorio Emanuele II, G. Garibaldi e in Via Roma mentre ne è consentito il transito;
2) è vietato il consumo di bevande alcoliche all’aperto su area pubblica o di uso pubblico per l’intera giornata;
3) è disposta la chiusura della Biblioteca Comunale.

Nello spirito di massima collaborazione

INVITA

al rispetto scrupoloso della normativa vigente per la prevenzione del contagio, con particolare riferimento al rispetto del divieto di assembramento, al mantenimento della distanza di sicurezza e all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
a limitare al massimo i contatti tra persone non appartenenti allo stesso nucleocontagio, con particolare riferimento al rispetto del divieto di assembramento, al mantenimento della distanza di sicurezza e all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
a limitare al massimo i contatti tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare e le visite a parenti e amici,
ad evitare qualsiasi uscita non strettamente necessaria, fatte salve le attività motorie e le uscite del nucleo familiare in spazi aperti, isolati e preferibilmente fuori dal centro abitato;
ad adottare sempre comportamenti di autocontrollo a tutela del benessere, e rispetto, dell’intera collettività, con particolare riguardo nei confronti dei soggetti più fragili (bambini, anziani, diversamente abili e ammalati);
al rispetto assoluto del divieto di mobilità dalla propria abitazione, o domicilio, per i soggetti risultati positivi al virus, o che siano sottoposti alla misura della quarantena e/o che siano stati sottoposti a tampone, fino alla conoscenza dell'esito negativo dello stesso.
Le violazioni alla presente Ordinanza comportano, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., il pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra € 400/00 e € 3.000/00, secondo i criteri di proporzionalità di cui alla Legge nr. 689/81 e, nel caso di esercizio pubblico, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dello stesso, o dell'attività, da 5 a 30 giorni.
Le Forze di Polizia sono incaricate della verifica e dell'osservanza della presente Ordinanza.

Ordinanza sindacale n.36 del 04/03/2021 (.pdf)