IL SINDACO ORDINA

1) le istanze per l’occupazione di spazi pubblici devono essere inviate, in carta semplice, tramite mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. allegando domanda (o fac-simile se disponibile) con planimetria e copia del documento di identità del firmatario e, per conoscenza all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., all’Ufficio tecnico comunale tramite Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. L’istanza dovrà essere presentata ai sensi dell’art.181 DL 34/20 e della presente ordinanza.
2) In caso di richiesta di autorizzazioni già rilasciate nel 2019, per cui si intende occupare lo stesso spazio pubblico, sarà necessario allegare anche un’autocerficazione attestante che nulla è cambiato rispetto alla zona pubblica indicata e ai requisiti del richiedente; tale invio permetterà di occupare sin da subito l’area interessata, fermo restando che il procedimento seguirà il suo iter fino al rilascio della autorizzazione 2020, entro 30 giorni dall’istanza;
3) In caso di richiesta di ampliamento dell’occupazione rispetto a quanto già autorizzato, e di occupazione ex novo, si rispettano le stesse modalità di cui al punto 1); inoltre, al fine di consentire l’immediata occupazione, gli uffici comunali si riservano di comunicare al SUAP, entro 7 giorni dal ricevimento dell’istanza, eventuali pareri negativi che possano impedire l’immediato rilascio di autorizzazione (richiesta di spazi già concessi ad altre attività, motivi di sicurezza e viabilità, etc..) o l’eventuale nulla osta, da comunicare per conoscenza anche all’avente diritto.

CONFERMA

l’esenzione dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la non subordinazione alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (autorizzazioni paesaggistiche per immobili e/o aree tutelate), e la deroga al limite temporale per l’occupazione delle strutture amovibili di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del DPR 6 giugno 2001, n. 380

Ordinanza sindacale nr. 64 del 23/05/2020 (.pdf)