RISPETTO DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

ATTI ORGANIZZATIVI

Il legislatore è intervenuto di recente a difesa del cittadino-utente per garantire il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.

L’art. 2 comma 9 della Legge n.241/90 è stato completamente innovato, ad opera dell’art. 1, comma del D.L. n.5/2012 convertito con modificazioni nella Legge n.35/2012 e dell’art. 13, comma 1, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge n.134/2012.

Sono stati introdotti i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinquies, che prevedono negli enti l’individuazione di un funzionario dotato di potere sostitutivo in caso di ritardo o inerzia nella conclusione del procedimento amministrativo da parte del titolare della specifica competenza.

Con la delibera di G.C. n.8 del 20.01.2014 avente ad oggetto: “Art.2 comma 9/bis e seguenti L. n. 241/90 – provvedimenti in merito al potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento” è stato incaricato il Segretario Generale del precitato potere sostitutivo e sono state disciplinate le modalità dell’intervento sostitutivo.

L’art.5 del D. Lgs. N.33/2013 ha introdotto l’istituto dell’accesso civico, prevedendo al comma 4, l’individuazione di una figura titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art.2 comma 9/bis della Legge n.241/90, specificatamente per il procedimento di accesso civico.

Con delibera di G.C. n.29 del 01.10.2013 avente ad oggetto: “D. Lgs. N.33/2013 – Disposizioni organizzative in materia di accesso civico” sono stati individuati i referenti responsabili dell’accesso civico, nonché il responsabile titolare del potere sostitutivo, contestualmente all’approvazione di una “Disciplina organizzativa della trasparenza”.

DELIBERE

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - Dott.ssa Rosella A.M. GIORGIO