Città gemellate

 

Il Comune di Acquaviva delle Fonti è gemellato con il Comune di San Miguel de Allende (Guanajuato - Messico) - Città patrimonio dell'umanità - UNESCO

Ideologicamente, un gemellaggio consiste nell'apprendere usi e costumi di un altro paese (quello gemellato ovviamente). praticamente, gli abitanti delle 2 comunità coinvolte si scambiano visite durante l'anno e organizzano anche manifestazioni nelle città a loro gemellate. un gemellaggio è l'unione di due o più comunità che, in tal modo, tentano di agire con l'obiettivo di affrontare i loro problemi e di instaurare tra loro legami sempre più stretti di amicizia.

Il gemellaggio è l'espressione di un'unità costruita dalla gente comune ed è probabilmente la forma più visibile e concreta di cooperazione, con le migliaia di città e paesi che, all'ingresso nel loro territorio, dichiarano con orgoglio le comunità con le quali si sono uniti in gemellaggio. un buon accordo di gemellaggio può recare molti benefici ad una comunità ed alla sua amministrazione comunale. L'unione tra persone provenienti da diverse parti offre l'opportunità di condividere i problemi, di scambiare opinioni e di capire i diversi punti di vista su qualsiasi questione per la quale vi sia un interesse o una preoccupazione comune. Può consentire ai ragazzi e giovani di entrare in rapporti con le loro controparti di un altro paese e di acquisire fiducia in se stessi. Può aiutare tutti a capire meglio il mondo di oggi e dove può portarci il futuro.

Puglia Eternit Free - Campagna di informazione sul rischio amianto

Acquaviva aderisce alla campagna di Legambiente “Puglia Eternit Free”, in collaborazione con l’Assessorato Regionale alla Qualità dell’Ambiente ed il partner tecnico Teorema Spa. Con tale campagna si vuole sensibilizzare la comunità in relazione alla problematica legata alla presenza dei manufatti in cemento-amianto nell’abitato ed informare sulle corrette modalità da seguire da parte dei cittadini.

L’adesione all’iniziativa di Legambiente prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

  • Organizzazione di una conferenza stampa di presentazione del progetto;
  • Sopralluogo gratuito a cura dei tecnici di Teorema Spa per verificare la eventuale presenza e lo stato di conservazione dei manufatti in cemento-amianto;
  • Organizzazione di eventi di informazione nelle scuole superiori.

La richiesta di sopralluogo gratuito può essere effettuata con le seguenti modalità:

  • chiamando il numero verde 800 131 026;
  • trasmettendo via fax apposito modulo di richiesta;
  • compilando online il seguente form.

Brochure e scheda contatto

Assessorato all’Ambiente

Asilo Nido Comunale - Personale presente nella dotazione organica

Personale presente nella dotazione organica:


Profilo - Nominativo

Coordinatrice:



Educatrici:

Sig.ra Battista Laura

Sig.ra Pacifico Francesca


SERVIZIO MENSA

N. 1 CUOCA

N. 2 OPERATORI ADDETTI AI SERVIZI VARI

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI ASILO NIDO : Ditta esterna

Biblioteca Comunale | Orario di apertura

Orario di apertura

La biblioteca comunale “avv. Giuseppe Maselli Campagna” osserva il seguente orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì

mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:30

pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:30

sabato

mattina dalle ore 9:30 alle ore 13:30

 

La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricezione tradizionale.

La PEC può aggiungere inoltre la certificazione del contenuto del messaggio solo se in combinazione con un certificato digitale.

La PEC non certifica l'identità del mittente, né trasforma il messaggio in "documento informatico", se il mittente omette di usare la propria firma digitale.

La normativa sulla posta elettronica certificata attribuisce al CNIPA differenti compiti. In particolare indica tale soggetto come custode e gestore delle regole tecniche. È inoltre compito del CNIPA provvedere alla pubblicazione di aggiornamenti, in coerenza con gli standard specificati nella normativa di riferimento.

Funzionamento

Al momento dell'invio di una mail PEC il gestore PEC del mittente si occuperà di inviare al mittente una ricevuta che costituirà valore legale dell'avvenuta (o mancata) trasmissione del messaggio con precisa indicazione temporale del momento in cui la mail PEC è stata inviata. In egual modo il gestore del destinatario, dopo aver depositato il messaggio PEC nella casella del destinatario, fornirà al mittente una ricevuta di avvenuta consegna, con l'indicazione del momento temporale nel quale tale consegna è avvenuta. In caso di smarrimento di una delle ricevute presenti nel sistema PEC è possibile disporre, presso i gestori del servizio, di una traccia informatica avente lo stesso valore legale in termini di invio e ricezione, per un periodo di trenta mesi, secondo quanto previsto dalle normative sotto citate. Dal punto di vista dell'utente, una casella di posta elettronica certificata non si differenzia da una casella di posta normale; cambia solo per quello che riguarda il meccanismo di comunicazione sul quale si basa la PEC e sulla presenza di alcune ricevute inviate dai gestori PEC mittente e destinatario.

La posta elettronica certificata, infatti, per essere tale, deve seguire le regole fissate dal DPR 68/2005 e dalle successive regole da esso previste. Queste norme, insieme ad altre (in particolare il Codice dell’Amministrazione Digitale), ne stabiliscono la validità legale, le regole e le modalità di utilizzo.

In particolare:

il servizio può essere erogato esclusivamente dai gestori accreditati presso il CNIPA che è l’organo pubblico preposto al controllo della posta elettronica certificata.

Per la PEC devono essere usati domini dedicati (un dominio di PEC non contiene caselle email non-PEC).

Ogni gestore PEC nel rispetto della norma deve sottoporsi ad una serie di test d'interoperabilità, espressamente individuati e disponibili sul sito ufficiale del CNIPA. I test d'interoperabilità vengono eseguiti per valutare la correttezza tecnico/funzionale del servizio di PEC erogato dal gestore.

Vantaggi della PEC

Il servizio PEC, per sua stessa natura, mostra una serie di vantaggi rispetto alla raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale.

I principali sono:

ogni formato digitale può essere inviato tramite posta elettronica certificata;
i messaggi possono essere consultati da ogni computer connesso a internet;
certificazione degli allegati al messaggio;
l'avvenuta consegna della mail viene garantita, nel caso non sia possibile consegnare il messaggio l'utente viene informato;
le ricevute di consegna hanno validità legale;
tracciabilità della casella mittente e conseguentemente del suo titolare (se il titolare è stato identificato con certezza);
vi è certezza sulla destinazione dei messaggi;
l'invio dei messaggi può avere costi inferiori a quello delle raccomandate. Per una giusta valutazione deve essere preso in considerazione il costo di invio di una raccomandata cartacea tradizionale, che cresce in funzione del numero di pagine e del peso del plico, e il numero di comunicazioni inviate annualmente. Queste informazioni devono poi essere comparate con le tariffe del gestore PEC, che solitamente rende disponibile una casella PEC con un costo calcolato su base annuale. Solitamente una volta pagato il canone annuale l'utente può inviare un numero illimitato di messaggi PEC.
Obbligo da parte del gestore di archiviare tutti gli eventi associati ad invii e ricezioni di messaggi PEC, per un periodo di trenta mesi;
obbligo da parte del gestore di applicare le procedure atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice dei dati personali e la sicurezza della comunicazione.
Svantaggi della PEC

Attualmente la PEC non è uno standard internazionale, rappresentando quindi un insieme di regole e norme italiane. Inoltre, altre tecniche di firma digitale e di tracciamento della consegna analoghi, come RFC 3798, sono già disponibili per le email tradizionali da diversi anni.

Il 19 gennaio 2009, infatti, l'articolo 16 del Decreto Legge 185/2008 ha subito, in fase di conversione in legge, modifiche rilevanti che rendono non più obbligatoria la PEC per cittadini, liberi professionisti e aziende, qualora essi abbiano a disposizione un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Privacy e sicurezza

La conservazione per 30 mesi delle ricevute includono anche l'intero messaggio e suoi eventuali allegati che sono in chiaro cioè ne più e ne meno come quelli della normale raccomandata inseriti nella "busta di trasporto" "firmata digitalmente" almeno per tutto il periodo previsto, contrariamente alla raccomandata che viene trattenuta dall'ufficio postale il tempo stabilito dal regolamento postale e poi restituita integra al mittente a compiuta giacenza. Non è stabilito dalla normativa che fine faccia tutta la corrispondenza PEC dopo i trenta mesi. Il gestore PEC è l'unico ad avere le credenziali per aprire "la busta di trasporto" con tutto il suo contenuto. La capienza contrattualizzata delle caselle di posta impongono severi limiti alla libera circolazione della corrispondenza, nella normativa non esiste cenno a cosa accada se la serie di messaggi PEC superano la capienza della casella acquistata sia quella del mittente che quella del ricevente. Tecnicamente, poiché la PEC si basa sulla tecnologia della posta elettronica, se la casella del destinatario è piena riceveremo - in luogo della ricevuta di avvenuta consegna - un messaggio di errore che ci informa, con la relativa diagnostica, dell'impossibilità di consegnare il messaggio.

Quadro normativo italiano

Il quadro normativo di riferimento relativo alla Posta Elettronica Certificata è il seguente:

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.” (G.U. 28 aprile 2005, n. 97)

Decreto Ministeriale 2 novembre 2005, “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” (G.U. del 15 novembre 2005, n. 266)

Circolare CNIPA CR/49 24 novembre 2005, “Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata” (G.U. 5 dicembre 2005, n. 283)

Circolare 7 dicembre 2006, n. 51, “Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3».”

Legge 28 Gennaio 2009, n. 2 (G.U. 28 Gennaio 2009, n. 22, supplemento ordinario 14/L)

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2009.

Legge 28 gennaio 2009 n. 2

Tra i contenuti della legge 2/2009 vengono indicate direttive che riguardano:

le imprese costituite in forma societaria, che devono indicare nella domanda di iscrizione al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Per quelle già esistenti, la medesima comunicazione deve avvenire entro tre anni.

i professionisti iscritti in albi, che devono comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica come previsto al punto precedente entro un anno. È poi cura degli ordini la pubblicazione in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

le amministrazioni pubbliche, che qualora non avessero già provveduto alla comunicazione di una casella PEC secondo quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, dovranno istituire una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica come previsto al punto precedente per ciascun registro di protocollo.

ulteriori direttive importanti riguardano le comunicazioni tra i soggetti poc'anzi descritti. In particolare si legge che queste ultime «possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo».

infine, vengono citati anche i cittadini, che a mediante opportuna richiesta potranno ottenere una casella di PEC «con effetto equivalente alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri». Tuttavia le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata saranno note entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il decreto 6 maggio 2009

In tale decreto il Consiglio dei Ministri definisce le modalità di rilascio della casella di posta elettronica certificata. Tra gli aspetti salienti, viene enunciata la gratuità della stessa qualora questa sia richiesta al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

L'INPS e l'Automobile Club d'Italia, a seguito di un protocollo sottoscritto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, concedono una casella di posta elettronica certificata gratuitamente. Si tratta sì di una casella di Posta Elettronica Certificata gratuita, ma con alcune limitazioni d'uso : una CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino), infatti, non consente l'invio o la ricezione di posta se con caselle PEC della Pubblica Amministrazione. Viene esclusa la possibilità di comunicazioni fra privati o professionisti o imprese.

 

I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione.

Qui l’ elenco dei beni assegnati al Comune di Acquaviva delle Fonti, aggiornato al febbraio 2018. 

 

 

La L.R. 44/12 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" ha individuato quali "autorità competenti in materia di VAS" i comuni, per i piani programmi approvati in via definitiva dai comuni stessi.

In particolare ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della LR 44/2012, L’AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI VAS, individuata nel Dirigente della Sezione AA.GG. dell’Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n.149 del 03/07/2015, avvia la consultazione, pubblica la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web e comunica agli stessi soggetti, nonché all’autorità procedente, l’avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi richiesti.

In questa sezione è consentita la consultazione degli elaborati tecnici e documentali relativi alle procedure di piani e programmi approvati in via definitiva dal Comune di Acquaviva delle Fonti, facendo seguito dunque alle disposizioni normative vigenti in materia di VAS.

Elaborati tecnici e documentali (clicca qui)

 

Il Piano Comunale di Protezione Civile è uno strumento indispensabile per fronteggiare le emergenze in aree soggette a rischio di calamità naturali ed antropiche.

Il Piano è il supporto operativo al quale il Sindaco, massima autorità locale di protezione Civile, si riferisce per gestire l'emergenza col massimo livello di efficacia, in quanto è volto:

- a conoscere le vulnerabilità territoriali ed antropiche,
- ad organizzare una catena operativa finalizzata al superamento dell'evento.

Il Piano Comunale di Protezione Civile è quindi un valido riferimento che determinerà un percorso organizzato nel quale saranno attivate le adeguate procedure volte a fronteggiare eventi calamitosi di tipo idraulico ed idrogeologico, di incendio boschivo, sismico.

Il Piano è sostanzialmente costituito da un insieme di documenti, periodicamente aggiornati, che riassumono tutti quegli elementi utili agli operatori di Protezione Civile e indispensabili per prevenire e fronteggiare le differenti emergenze.

Nel Piano sono contenuti gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale vuole conseguire per garantire la prima risposta ordinata degli interventi, con particolare riferimento al coordinamento delle operazioni, alla salvaguardia ed informazione della popolazione, al mantenimento della continuità amministrativa, alla salvaguardia del sistema produttivo locale, a garantire l'informazione alla cittadinanza.

Delibera di approvazione e gli elaborati grafici (clicca qui)

Modulo 02

Modulo 01

Modulo 01

Richiesta di rinnovo autorizzazione in deroga per mobilità persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta e rilascio speciale contrassegno

Richiesta di rinnovo autorizzazione in deroga per mobilità persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta e rilascio speciale contrassegno